La contabilizzazione del calore nei condomini, come noto, è un obbligo di legge (D.L. 102/2014) per gli impianti di riscaldamento condominiali centralizzati.
L’obbligo non vige invece per gli impianti autonomi, ma è comunque consigliabile anche per quest’ultimi prevedere un sistema di contabilizzazione del calore al fine di ottenere un risparmio energetico ed economico.
Cos’è la contabilizzazione del calore nei condomini
La contabilizzazione è il meccanismo che consente, in presenza di una caldaia centralizzata, di calcolare e gestire i consumi del riscaldamento e dell’acqua in maniera totalmente autonoma, grazie alla dotazione di contatori individuali.
Ogni appartamento, a seguito dell’installazione delle valvole termostatiche e dei sensori di temperatura, può decidere in modo autonomo come e quando usare il proprio riscaldamento senza dipendere da orari e temperature imposti (entro comunque i limiti consentiti dalla legge). La caldaia rimane sempre centralizzata, ma ogni condomino ha piena libertà di gestione e paga per l’energia effettivamente consumata.
Il funzionamento della valvola termostatica è abbastanza semplice: man a mano che il locale comincia a riscaldarsi, la valvola inizia a chiudersi, riducendo la quantità d’acqua in entrata nel radiatore. In questo modo nel radiatore entrerà solo la giusta quantità di acqua calda necessaria a mantenere costante la temperatura del locale.
Questo sistema permette di impostare la temperatura desiderata. Nel momento in cui questa viene raggiunta, la valvola si chiude ottimizzando il consumo.
I vantaggi della contabilizzazione del calore
Fino all’entrata in vigore del decreto, la ripartizione dei consumi a livello condominiale nella maggior parte dei casi avveniva secondo criteri non del tutto precisi ed equi dal punto di vista dei consumi. Si basava ad esempio unicamente sui millesimi di proprietà o sul volume dell’unità immobiliare, senza tenere conto del consumo reale di ogni appartamento o unità abitativa.
Il sistema attuale di contabilizzazione del calore nei condomini dotati di impianto centralizzato oppure allacciati ad un’utenza centralizzata di teleriscaldamento è prima di tutto un valido strumento per gli interventi di contenimento dei consumi energetici. Ma oltre a questo evidente vantaggio, i benefici sono molteplici:
- diminuzione delle emissioni di CO2;
- risparmio annuale sulla spesa di combustibile utilizzato;
- accesso alle detrazioni per le spese di installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione;
- risparmio di energia consumata dal 12 al 30%;
- risparmio in bolletta da 50 a 100 euro bimestre;
- maggiore autonomia e indipendenza nella gestione del riscaldamento si traduce anche in una maggiore consapevolezza dei propri consumi e dunque in un cambiamento dei comportamenti nell’utilizzo dell’energia.
In definitiva, questo sistema offre al singolo utente tutti i vantaggi di un sistema di riscaldamento autonomo pur mantenendo tutte le caratteristiche di sicurezza, economicità ed efficienza di un impianto centralizzato.
Ripartizione delle spese di riscaldamento
L’obbligo di adeguarsi alla normativa, come detto, ha riguardato i condomini in cui era presente un impianto di riscaldamento centralizzato. Dunque sia per gli impianti costruiti fino agli anni ‘80 a distribuzione verticale per i quali si è intervenuti con una contabilizzazione indiretta; sia per quelli costruiti a partire dagli anni ‘90 a distribuzione orizzontale per i quali si è intervenuti con una contabilizzazione diretta. A questi si aggiungono anche i cosiddetti “supercondomini” che hanno installato una centrale termica unica che fornisce gli impianti dei vari edifici che lo compongono.
I tutti questi casi, la ripartizione dei costi viene fatta in base a due voci di spesa:
- una quota volontaria che si riferisce ai costi relativi al consumo effettivo di energia e computati in bolletta
- una quota involontaria che fa invece riferimento all’assistenza tecnica e alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto centralizzato.
Il nuovo D. lgs. 14 luglio 2020, n. 73, entrato in vigore dal 29 luglio, ha introdotto alcune modifiche sostanziali alle modalità di ripartizione delle spese energetiche in ambito condominiale:
L’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
Gli importi rimanenti (quota involontaria) possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
Il decreto introduce inoltre l’obbligo per i sistemi di contabilizzazione installati dopo il 25 ottobre 2020, di prevedere la lettura da remoto dei consumi.
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